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Spese straordinarie figli e consenso dell’altro genitore

spese straordinarie figli

Sulla necessità del previo consenso dell’altro genitore (solitamente non collocatario) per la rimborsabilità delle spese straordinarie

Ancora una volta la Corte di Cassazione (ord. 793 del 12.1.2023) ha ribadito come per la nascita del diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute da uno dei due genitori sia necessario il previo consenso dell’altro genitore alla spesa.

Infatti, decidendo su di una opposizione ad ingiunzione, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato che la regola da seguire, sino a quando una diversa decisione non sia presa o dal Giudice Istruttore o dal Collegio in sede di sentenza, è quella prevista dai provvedimenti provvisori emessi in sede presidenziale. In tali provvedimenti viene usualmente stabilito che per le spese straordinarie in senso stretto, talora elencate in appositi protocolli, al fine di renderne più agevole la individuazione, sia necessario il previo consenso dell’altro genitore, mentre per altre, anch’esse appositamente elencate, il consenso si presume (o meglio si intende non necessario), e dunque il rimborso delle stesse è subordinato solo alla esibizione della documentazione attestante la relativa spesa.

L’oggetto multiplo del previo consenso

Tale decisione ha il pregio di confermare come il diritto al rimborso non sorge ove non si sia, prima della spesa stessa, acquisito il consenso dell’altro genitore, proprio perché trattandosi di costo non ricorrente vi deve essere l’approvazione sia della spesa, sia del suo costo, sia del soggetto che deve fornire il bene o erogare la prestazione. Infatti, ben potrebbe in taluni casi l’altro genitore essere d’accordo sulla spesa da sostenere, ma non concordare sulla entità della stessa, ovvero, in casi ove la cosa abbia un particolare interesse (si pensi alla scelta del medico da utilizzare, ovvero dello psicologo, etc.), sul soggetto che tale prestazione sia chiamato a svolgere o che tale bene sia chiamato a fornire.

Il procedimento di silenzio-assenso e l’intervento del Giudice dei procedimenti in essere

E’ opportuno ricordare come nei Protocolli di alcuni Tribunali è previsto – al fine di facilitare la “prova” del consenso – un meccanismo di “silenzio-assenso, ove il genitore destinatario di richiesta scritta di consenso non riscontri tale richiesta entro un termine assai breve, negando, sempre per iscritto, il proprio consenso. Tale elaborazione giudiziale deriva dal principio di buona fede che deve ispirare la condotta giuridica di tutti i soggetti dell’ordinamento.

Tuttavia, ove vi fosse un particolare interesse del minore da garantire, il genitore che intendesse procedere ad una spesa straordinaria, potrebbe richiedere il consenso (negato dall’altro genitore) al Giudice del procedimenti in essere (separazione o divorzio), dimostrando la sua essenzialità nell’interesse del minore.

Avv. Giorgio Falini

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