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Revoca assegnazione casa familiare – Modifica assegno mantenimento

DOMANDE A CUI RISPONDE IL PRESENTE ARTICOLO:

  • A chi viene assegnata la casa familiare?
  • Fin quando permane l’assegnazione della casa familiare?
  • L’assegnazione della casa familiare spetta anche in caso di coppie di fatto?
  • E’ possibile chiedere un aumento dell’assegno di mantenimento in casi di revoca dell’assegnazione della casa familiare?
  • Quando il Giudice dispone questo aumento?

revoca assegnazione casa familiare

 

La Suprema Corte, con un recentissimo provvedimento del 25 marzo del 2024 (n. 7961/2024), ha previsto, che la revoca dell’assegnazione della casa familiare possa comportare una modifica nell’entità dell’assegno di mantenimento disposto in favore del coniuge economicamente più debole.

In via preliminare, occorre rilevare come  il provvedimento di assegnazione della casa coniugale possa essere emesso solo in presenza di figli, essendo volta a tutelare esclusivamente l’interesse della prole a non veder sconvolta la propria vita e la propria routine a seguito della separazione dei genitori.

La casa familiare, quindi, viene assegnata a quello dei due genitori con il quale i figli vivono per più tempo (il c.d. genitore collocatario), anche se detto genitore non sia il proprietario, o il comproprietario della casa.

Ai fini dell’assegnazione non rileva se i genitori siano uniti o meno da matrimonio; ciò in quanto la Corte Costituzionale ha stabilito che i figli sono uguali e hanno pari diritti, indipendentemente dal tipo di legame esistente tra i  genitori (coniugale o di fatto).

Pertanto, essendo la funzione principale della casa familiare  quella di proteggere i figli, indipendentemente dal fatto che siano nati all’interno di un matrimonio o da una convivenza di fatto, il Giudice in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti  assegnerà la casa familiare al genitore che tiene con sé i figli per la maggior parte del tempo.

Una volta assegnata la casa familiare, si avrà la revoca del relativo provvedimento solo allorquando vengano meno le esigenze dei figli, in quanto siano divenuti, ad esempio, indipendenti, ovvero abbiano deciso di andare a vivere con l’altro genitore.

Nel provvedimento in commento la Suprema Corte rileva come la revoca dell’assegnazione dell’abitazione familiare comporti  spesso dei  cambiamenti nelle rispettive  condizioni economiche degli ex coniugi.

Cambiamento questo tanto maggiore se la casa assegnata era di integrale proprietà dell’altro coniuge (cioè di quello non assegnatario), che ne ritorna in pieno possesso, con conseguente possibilità di sfruttare l’abitazione in modi economicamente vantaggiosi.

In altri termini, la disponibilità della casa familiare da parte del coniuge che ne ritorna in possesso e la sua perdita da parte del coniuge un tempo assegnatario sono circostanze che – anche se non si traducono direttamente in reddito o patrimonio –  rappresentano  comunque un vantaggio economico per l’uno ed uno svantaggio per l’altro, tale da influenzare il divario economico tra i coniugi stessi.

Così pertanto come durante la separazione dei coniugi, l’assegnazione della casa familiare viene considerata rilevante dal Giudice per determinare l’assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge economicamente più debole –  poiché rappresenta un vantaggio economicamente apprezzabile per quest’ultimo – così del pari la revoca di tale assegnazione, alterando l’equilibrio economico tra i coniugi, può giustificare da parte del Giudice – su richiesta dalla parte – la revisione delle condizioni di divorzio e più specificatamente dell’assegno divorzile, di cui può essere disposto il relativo aumento, secondo i criteri stabiliti dalla legge, che tengono conto delle condizioni dei coniugi, del contributo dato da ciascuno alla famiglia e al patrimonio, nonché del reddito di entrambi, anche in relazione alla durata del matrimonio.

In particolare, potrà essere disposto l’aumento dell’assegno nell’ipotesi in cui il coniuge economicamente più debole debba affrontare le spese di una locazione e di contro, quell’altro, veda migliorare il proprio reddito in ragione dell’affitto tratto  dalla ormai ex casa familiare, o per la cessazione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli divenuti ormai indipendenti.

Avv. Paola Martino

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