+39 06 8549 689
·
falini.martino@legisroma.it
·
Lun - Ven 09:00-13:00 / 15.00 - 19.00
Seguici su:

Separazione, esclusione rimborso spese per migliorie casa coniugale

casa coniugale

SEPARAZIONE/DIVORZIO – RIMBORSO SPESE PER MIGLIORIE CASA CONIUGALE DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DELL’ALTRO CONIUGE – ESCLUSIONE

In caso di separazione e/o di divorzio, il coniuge che ha contributo economicamente, con risorse personali, al miglioramento della casa familiare, di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, può chiedere il rimborso di quanto corrisposto per dette migliorie?

A detto quesito la Suprema Corte di Cassazione ha dato, con una recentissima sentenza (Cass. n. 864 del 13 gennaio 2023), risposta negativa ritenendo che le spese affrontate dal coniuge non proprietario, per la casa familiare, ove vengano fatte in costanza di matrimonio, rispondano ai bisogni della famiglia, e non sono pertanto rimborsabili.

In particolare, la Suprema Corte, in questa sentenza ha espressamente ritenuto che i bisogni della famiglia di cui l’art. 143 Cod. Civ. possono essere soddisfatti in vari modi tra quali rientra certamente quello di apportare migliorie alla casa familiare, ancorché di proprietà esclusiva dell’altro coniuge: “i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell’art. 143 cc., non si esauriscono in quelli minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vitae la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch’erra riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.

Quindi, tutte le volte in cui le opere sulla casa coniugale, finanziate dal denaro personale del coniuge non proprietario, abbiano come scopo di rendere più confortevole e più confacente alle esigenze della famiglia la casa medesima, le stesse, in caso di separazione o divorzio della coppia, non sono rimborsabili, in quanto, ai sensi del citato art. 143 Cod, Civ., debbono, per l’appunto, ritenersi eseguite per far fronte ai  bisogni della famiglia.
Il danaro impiegato dall’altro coniuge perde, in altri termini, il carattere di denaro personale, diventando somma comune  in quanto destinata al soddisfacimento delle necessità familiari e non ne potrà pertanto essere richiesto il rimborso.
Nella diversa ipotesi in cui la casa coniugale non sia di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, ma sia stata concessa in comodato alla famiglia, per soddisfare le esigenze della relativa abitazione, da un terzo, ove la famiglia si separi o si divida, il coniuge che ha materialmente contribuito al miglioramento della casa stessa potrà, in tal caso, chiedere la ripetizione delle relative somme, ma non all’altro coniugequanto bensì all’effettivo proprietario dell’immobile

Avv. Paola Martino

Per ulteriori approfondimenti ed una analisi specifica del tuo caso, prenota un colloquio orientativo gratuito con il nostro Studio.  Il colloquio, della durata di un’ora, potrà svolgersi presso lo Studio, oppure da remoto per il tramite di telefonata, oppure in videochiamata.

 

Related Posts

Leave a Reply