SEPARAZIONE/DIVORZIO – RIMBORSO SPESE PER MIGLIORIE CASA CONIUGALE DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DELL’ALTRO CONIUGE – ESCLUSIONE
In caso di separazione e/o di divorzio, il coniuge che ha contributo economicamente, con risorse personali, al miglioramento della casa familiare, di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, può chiedere il rimborso di quanto corrisposto per dette migliorie?
A detto quesito la Suprema Corte di Cassazione ha dato, con una recentissima sentenza (Cass. n. 864 del 13 gennaio 2023), risposta negativa ritenendo che le spese affrontate dal coniuge non proprietario, per la casa familiare, ove vengano fatte in costanza di matrimonio, rispondano ai bisogni della famiglia, e non sono pertanto rimborsabili.
In particolare, la Suprema Corte, in questa sentenza ha espressamente ritenuto che i bisogni della famiglia di cui l’art. 143 Cod. Civ. possono essere soddisfatti in vari modi tra quali rientra certamente quello di apportare migliorie alla casa familiare, ancorché di proprietà esclusiva dell’altro coniuge: “i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell’art. 143 cc., non si esauriscono in quelli minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vitae la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch’erra riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.
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