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Figli maggiorenni disoccupati, i genitori devono mantenerli?

Figli maggiorenni disoccupati – Quando viene meno l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 7 ottobre 2022, n. 29264 del 2022, conferma l’orientamento per il quale l’ampio superamento della maggiore età da parte del figlio, senza che questi abbia trovato un’occupazione che lo renda economicamente indipendente, faccia venire meno il diritto al mantenimento.

È noto che il raggiungimento della indipendenza economica per un figlio sia un traguardo arduo da raggiungere, tanto più nell’attuale momento storico.

Ciò però non significa che l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori sia senza fine.

È necessario evidenziare, innanzitutto, come lo stesso codice civile non imponga, in via automatica, ai genitori il mantenimento del figlio maggiorenne.

L’Art. 337 septies prevede, infatti, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto

Ciò significa che il riconoscimento dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni venga sottoposto al vaglio giudiziale e che, quindi, non sia sufficiente essere figli, per averne necessariamente diritto.

Senza dubbio il figlio ha diritto ad essere mantenuto, anche a seguito del raggiungimento della maggiore età, quando sia impegnato in un corso di studi universitari, ovvero di formazione professionale.

Ma questo tempo di preparazione alla vita lavorativa, in cui il figlio conserva il diritto al mantenimento, ha un termine, ancorché non predeterminato dal legislatore.

Certamente, tale diritto persiste sin quando il figlio si impegni proficuamente nel corso di studio o di approfondimento professionale prescelto.

Ma, quando siano trascorsi gli anni previsti dal corso intrapreso, senza che il figlio abbia raggiunto l’auspicato risultato, ovvero, quando, una volta terminata la formazione universitaria o professionale, lo stesso non ricerchi attivamente un lavoro che gli consenta di rendersi economicamente indipendente, allora il diritto al mantenimento cessa.

La Cassazione, nella ordinanza in commento, rileva, infatti, come l’età del figlio sia  destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa rispetto al relativo diritto al mantenimento.

Ciò significa che tanto più cresce l’età del figlio, tanto più si affievolisce, sino a venire definitivamente meno, il diritto al mantenimento.

Nel caso trattato nella specie dalla Suprema Corte, il genitore di una figlia trentenne ha impugnato il provvedimento della Corte di Appello con il quale è stata respinta la sua richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento a favore di quest’ultima, in considerazione dell’età dalla stessa raggiunta (30 anni).

La Corte ha ritenuto che, nonostante la figlia non avesse raggiunto l’autosufficienza economica, stante la oggettiva difficoltà di trovare un lavoro che questa autosufficienza garantisse, la sua età (30 anni) non consentiva, comunque, di riconoscerle ancora il relativo mantenimento.

In particolare, la Corte ha sostenuto che: “…il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante

l’attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre; egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito; resta ferma solo  l’obbligazione alimentare, da azionarsi nell’ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso

In altri termini, ritiene la Suprema Corte che, tutte le volte in cui il figlio abbia raggiunto una rilevante età (che possiamo individuare nel limite sostanzialmente massimo dei 30 anni), senza che abbia trovato un lavoro che gli consenta di essere indipendente, lo stesso non può contare sulla persistenza del diritto al proprio mantenimento da parte dei genitori, ma deve attivarsi per ottenere un sostegno di natura pubblica (quale può essere il reddito di cittadinanza, il sussidio di disoccupazione ecc..) che gli consenta di vivere dignitosamente in via autonoma.

Occorre chiarire come il genitore che ritenga che il figlio sia diventato economicamente autosufficiente, ovvero abbia, in ogni caso, raggiunto un’età tale da escludere alla luce del citato orientamento il relativo diritto al mantenimento, non possa per ciò stesso cessare di corrispondere di propria iniziativa l’assegno, dovendo, invece, adire il Giudice per ottenere una modifica del provvedimento giudiziale che quel diritto ha riconosciuto, che ne sancisca la relativa definitiva esclusione.

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Avv. Paola Martino

 

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