Separazione Consensuale e giudiziale:
No. A seguito della riforma c.d. Cartabia del codice di procedura civile non è più possibile separarsi senza l’assistenza di un avvocato.
No. ci si si può separare consensualmente anche tramite la procedura di negoziazione assistita, con l’assistenza di uno (o più) avvocati per ciascun coniuge.
In caso di negoziazione assistita, l’accordo raggiunto da coniugi viene depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale competente, che, in pochi giorni lo autorizza, ovvero si limita ad apporre il nulla osta, a seconda se vi siano o meno figli minorenni e/o non economicamente autosufficienti.
Detto accordo, munito di autorizzazione o nulla osta, tiene il luogo del corrispondente provvedimento giudiziale.
La maggiore velocità del procedimento, rispetto alla procedura dinanzi al Tribunale.
La casa coniugale viene affidata a quello dei due coniugi presso il quale sono collocati prevalentemente i figli, a prescindere dal titolo di proprietà della casa.
Quindi, ad esempio, se la casa è di proprietà esclusiva di un coniuge, ma i figli vivono in prevalenza con l’altro, la casa verrà assegnata a quest’ultimo, sin quando tutti i figli della coppia non divengano maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Di regola, i figli vengono affidati ad entrambi i genitori (c.d. affido congiunto/condiviso).
Le modalità di affidamento, in caso di separazione consensuale, vengono stabilite dai genitori, salvo in ogni caso il vaglio da parte del Tribunale circa la corrispondenza delle decisioni dei genitori all’interesse dei figli.
Nei casi di separazione giudiziale, invece è il Tribunale che stabilisce, stante il mancato accordo dei genitori, le modalità di affido.
No. Solitamente vi è uno dei due genitori presso i quali i figli trascorrono un tempo maggiore, che viene definito genitore collocatario
In caso di separazione consensuale, i figli usualmente non vengono sentiti dal Giudice.
I figli verranno usualmente ascoltati, purché abbiano compiuto i 12 anni, solo in caso di separazione giudiziale, quando ci sono rilevanti contrasti tra i genitori circa le relative modalità di affidamento
I casi di affido esclusivo sono rari e vengono disposti dal Giudice solo in casi limite, quando ad esempio l’altro genitore si sia reso gravemente inadempiente ai suoi obblighi genitoriali, mostrando di disinteressarsi ripetutamente al figlio ed ai suoi bisogni, oppure nei casi in cui abbia posto in essere atti di violenza nei confronti del medesimo, ovvero nell’ipotesi in cui non sia idoneo a svolgere il ruolo del genitore, ad esempio per abuso di sostanze tossiche.
La domanda di affido esclusivo deve essere motivata e corredata da valide prove.
La separazione viene addebitata al coniuge, quando la crisi coniugale sia dipesa da come questi si sia comportato nei confronti dell’altro, (tradimenti, violenze fisiche e psicologiche ecc.).
In tal caso, il coniuge, cui è addebitata la separazione, perde il diritto al mantenimento (ove fosse il coniuge economicamente più debole).
Lo stesso coniuge perde la qualità di erede dell’altro coniuge.
No, rimangano sospesi solo i doveri di coabitazione e di fedeltà, ma il matrimonio non viene meno.
Lo scioglimento del matrimonio si ha solo con il divorzio.
Solo con il divorzio i coniugi cessano di essere eredi l’uno dell’altro, salvo di casi di addebito della separazione.
No. Sin quando il Tribunale non pronunci la sentenza che omologa la separazione, o sin quando la Procura della Repubblica non dia l’autorizzazione o il nulla osta all’accordo dei coniugi, è possibile tornare sui proprio passi evitando che la separazione risulti dall’atto di matrimonio.
Sì. E’ sufficiente tornare a vivere insieme come moglie e marito, ma in questo caso, per potersi divorziare, si dovrà nuovamente intraprendere il procedimento di separazione consensuale o giudiziale per far decorrere i termini di legge.