Separazione e divorzio – I figli che non vogliono incontrare un genitore: quali sono le conseguenze?
Il Rifiuto del Figlio verso un Genitore: Un Tema Delicato per l’Avvocato Matrimonialista
Tra le situazioni più complesse che un avvocato matrimonialista può trovarsi ad affrontare vi è quella delle separazioni e divorzi in cui il figlio rifiuti di frequentare uno dei due genitori.
Questo fenomeno pone sfide non solo emotive ma anche legali, richiedendo un’attenta analisi delle cause e delle soluzioni possibili.
Cause del rifiuto di un genitore da parte del figlio
Le ragioni dietro al rifiuto di un figlio verso un genitore affondano le radici in dinamiche psicologiche, relazionali e comportamentali, spesso originate in contesti familiari ad alta conflittualità. Tali tensioni creano un ambiente emotivamente negativo che può compromettere il benessere e lo sviluppo del minore.
Di seguito, le principali cause individuate dagli esperti:
- Conflitto Genitoriale
Quando i genitori vivono conflitti protratti, il figlio può sentirsi obbligato a schierarsi con uno dei due per ridurre il proprio disagio emotivo.
- Fenomeno dell’Alleanza
Il figlio può sviluppare un’alleanza (o “collusione”) con il genitore percepito come più debole o bisognoso di supporto, cercando stabilità emotiva.
- Comportamento del Genitore Alienante
In alcuni casi, il rifiuto è indotto da un genitore che ostacola la relazione con l’altro, attraverso:
- Denigrazione dell’altro genitore.
- Manipolazione emotiva.
- Impedimenti pratici che rendono difficile la frequentazione.
- Rifiuto Come Autodifesa
Il figlio può percepire un genitore come oppressivo, inadeguato o incoerente e sviluppare un rifiuto come meccanismo di protezione personale.
- Effetti del Conflitto sullo Sviluppo del Minore
Il figlio può rifiutare il rapporto con uno dei genitori per ridurre la pressione emotiva derivante dal conflitto, pur senza che ciò rispecchi necessariamente la sua reale volontà o sentimenti.
Conseguenze legali del rifiuto nei giudizi di Affidamento
Il Codice di Procedura Civile, a seguito della Riforma c.d. Cartabia, affronta direttamente queste problematiche.
L’art. 473-bis.6 stabilisce che:
“Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali.”;
Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”
Questo articolo, pertanto, oltre a tentare di porre rimedio alle condotte ostative dell’altro genitore riconosce espressamente un vero e proprio diritto del minore ad essere ascoltato, ad esporre al Giudice le sue ragioni, affinché questi prenda le decisioni idonee a tutelarlo e a tutelare il suo sviluppo psichico-emotivo, nella delicata fase della relativa crisi familiare.
Ovviamente, in tanto questo ascolto potrà essere utile per il minore e per la relativa famiglia, in quanto il Giudice abbia una formazione specifica in questo delicatissimo settore.
Purtroppo, però, a volte, gli interventi giudiziari sono tardivi, stereotipati, e comunque inefficaci a rispondere adeguatamente alle necessità, spesso urgenti, dei minori.
I Tribunali cercano di ovviare a queste inefficienze intrinseche del sistema, procedendo alla nomina di un curatore del minore, ovvero disponendo una consulenza d’ufficio, all’interno della quale la figura professionale incaricata indagherà sulle dinamiche familiari, sulle cause del rifiuto e/o sul comportamento del genitore ostativo, suggerendo percorsi utili a risolvere le intricate problematiche presenti.
In altre ipotesi, i Tribunali su richiesta delle Parti, procederà alla nomina di esperti in grado di aiutare il minore e la famiglia a stabilire rapporti sereni.
In particolare l’art. 473 bis n. 26 del Codice Civile prevede che:
“Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
Il giudice individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.
Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni”
Possibili Decisioni giurisprudenziali a seguito del rifiuto del figlio
Non bisogna sottovalutare questi rifiuti del figlio ad incontrare l’altro genitore, ovvero i comportamenti ostativi che può tenere un genitore nei confronti dell’altro in merito alla frequentazione del figlio.
Questo in quanto varie sono le pronunce giurisprudenziali che, a volte inopinatamente, hanno risolto le questioni dei non armonici rapporti tra figli e genitori nel seguente modo:
- inserimento temporaneo del minore in una casa famiglia.
- Affidamento esclusivo al genitore rifiutato per favorire la ripresa del rapporto.
Per prevenire tali situazioni estreme, è cruciale coinvolgere un avvocato esperto in diritto di famiglia.
L’Approccio del Nostro Studio
Il nostro studio ha sviluppato un’ampia esperienza nel settore della negoziazione assistita in situazioni complesse,
La nostra metodologia punta a favorire, laddove possibile, una convinta adesione delle Parti coinvolte, facilitando l’individuazione di soluzioni efficaci e sostenibili ed evitando in tal modo l’inasprimento dei conflitti che potrebbero aggravare la situazione, rendendola ancora più difficile da gestire e risolvere, promuovendo in tal modo, nella maggioranza dei casi, il buon esito delle trattative
Conclusioni
In caso di separazione o divorzio, o scioglimento di coppie di fatto in presenza di figli contattare un avvocato matrimonialista esperto è essenziale per proteggere il benessere dei figli e affrontare al meglio situazioni affidandosi alla sua esperienza per trovare soluzioni efficaci a tutela dei propri diritti e di quelli dei figli.
Avvocato matrimonialista Paola Martino
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