Divorzio – (Ex) coniuge economicamente indipendente – condizioni per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento
Il coniuge economicamente più debole, anche se autosufficiente, ha, comunque, diritto all’assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge, se lo squilibrio tra i loro redditi abbia la sua ragione di essere nei condivisi sacrifici e rinunce fatte dal primo nell’interesse della famiglia.
La Suprema Corte di Cassazione, con due recentissime ordinanze – n. 27753 del 22 settembre 2022 e n. 28484 del 30 settembre 2022 – conferma l’orientamento inaugurato con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, per il quale il coniuge economicamente più debole ha diritto all’assegno di mantenimento, non solo se versi in situazione di non autosufficienza economica, ma anche nel caso in cui il carattere deteriore delle sue condizioni economiche abbia la sua origine nella rinuncia ad occasioni produttive di reddito, giustificata dalla volontà, condivisa con l’altro coniuge, di dedicarsi, in tutto o in parte, ai bisogni della famiglia.
Queste sentenze confermano, pertanto, come l’assegno di mantenimento non abbia solo una funzione assistenziale, ma anche compensativa/perequativa, dovendo essere corrisposto, non solo quando il coniuge richiedente non sia in grado di provvedere in via autonoma ai propri bisogni e necessità, ma anche quando sia necessario compensare il divario economico esistente tra i due coniugi al momento della fine del loro matrimonio, tutte le volte in cui questo divario trovi la relativa origine e causa nel matrimonio medesimo, per avere il coniuge, ora più debole, fatto, di comune accordo con l’altro e nell’interesse della famiglia, delle scelte lavorative che lo hanno penalizzato, per l’appunto, sotto il profilo economico.
Si pensi all’ipotesi in cui uno dei due coniugi si licenzi dal lavoro, ovvero opti per la versione part-time dello stesso, per crescere i figli e dedicarsi alle incombenze domestiche, consentendo in questo modo all’altro coniuge di dedicarsi interamente alla propria carriera e di consolidare in tal modo la relativa posizione economica.
In questo caso, pertanto, i sacrifici, le rinunce e le scelte del coniuge, determinando uno spostamento patrimoniale a favore dell’altro coniuge – che si è avvantaggiato dei sacrifici del primo che, dedicandosi esclusivamente o maggiormente alla famiglia, gli ha consentito di crearsi una situazione patrimoniale migliore – giustificano l’attribuzione di un assegno che servirà per l’appunto a livellare il divario reddituale.
L’onere di dimostrare concretamente che lo squilibrio economico/reddituale tra i coniugi affondi le sue radici nel matrimonio spetta al coniuge richiedente l’assegno.
Dal su esposto orientamento giurisprudenziale, che può dirsi ora consolidato, se ne trae, come prima considerazione che sia certamente venuto definitivamente meno il criterio del tenore di vita ai fini della determinazione dell’assegno.
Ciò vuol dire che la finalità dell’assegno di mantenimento, in sede divorzile, non può essere quella di garantire al coniuge più debole il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ciò proprio perché il matrimonio, con il divorzio, viene definitivamente meno, sicché non può essere preteso da nessuno dei due coniugi di poter continuare a godere dello stesso stile di vita goduto durante la vita matrimoniale.
La seconda considerazione è che per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, ma comunque autonomo, non sia sufficiente che vi sia un divario tra le posizioni economiche-patrimoniali dei due coniugi, ma è necessario che questo divario trovi la relativa giustificazione in sacrifici e scelte specifiche fatte da detto coniuge nell’interesse della famiglia;
diversamente – ove, cioè, queste differenze economiche tra i coniugi non affondino le loro radice nel matrimonio – allora il coniuge economicamente più debole, purché economicamente autosufficiente, non avrà diritto all’assegno in questione, non essendovi alcuna finalità perequativa/compensativa che lo stesso possa nel caso di specie svolgere
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In tal caso e solo in tal caso, Se, quindi, il coniuge economicamente più debole si trova al termine del matrimonio con un reddito inferiore rispetto l’altro differenze reddituali tra i due coniugi, siano giustificate dalle rinunce dallo stesso fatto ad occasioni lavorativa.
In base a questo orientamento, del 22 sde
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