Lo scopo di questa guida è quello di fornirti tutte le principali informazioni preliminari sull’amministrazione di sostegno; tutte quelle informazioni che di solito vengono acquisite nel primo incontro preliminare con l’Avvocato. Grazie ad essa avrai una visione di insieme del procedimento che ti accingi ad affrontare
Chi ha diritto all’amministrazione di sostegno?
La legge n. 6/2004 sull’amministrazione di sostegno risponde alle esigenze di chi, anche parzialmente, non riesca a gestire i propri interessi e beni, proteggendo, allo stesso tempo, la libertà e la dignità della persona e della sua famiglia. A differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, questa misura tutela, infatti, le persone senza privarle della capacità di prendere decisioni, supportandole piuttosto che limitarle.
L’amministrazione di sostegno, quindi, copre un’ampia categoria di fragilità, disabilità mentali fisiche e psichiche, riguardando anche gli anziani confusi – per demenza senile, Alzheimer ecc… – non più in grado di provvedere a sé e a propri interessi
Procedura per la nomina dell’ADS
Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., per la nomina di un Amministratore di sostegno è necessario presentare un ricorso dinanzi al Tribunale territorialmente competente, (ufficio del Giudice Tutelare), che è quello del luogo di residenza o domicilio del potenziale beneficiario, cioè del soggetto in aiuto del quale viene chiesta la nomina dell’amministratore
Il ricorso deve contenere:
E’ opportuno che il ricorso contenga una descrizione delle condizioni di vita della persona e contenga una illustrazione precisa della situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario.
Se non sussistono ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell’art. 406 c.c.
Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, al beneficiario;
entrambi gli atti devono essere comunicati agli altri soggetti indicati nel ricorso.
La fase istruttoria può esaurirsi con l’audizione del beneficiario, del ricorrente e dei congiunti (se presenti) e con la sola acquisizione della documentazione allegata al ricorso; tuttavia, il Giudice Tutelare, in virtù degli ampi poteri istruttori che gli sono riconosciuti dall’art. 407 c.c., può disporre, anche d’ufficio, ogni ulteriore accertamento, anche disponendo apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità e autonomia del beneficiario.
Il Giudice Tutelare provvede, quindi, con decreto motivato e immediatamente esecutivo.
Detto decreto contiene le seguenti indicazioni:
L’oggetto dell’incarico, stabilito nel decreto di nomina, definisce i compiti dell’Amministratore di sostegno. Questi compiti possono riguardare due ambiti, alternativamente o congiuntamente:
L’Amministratore, nel prendersi cura del beneficiario, deve tutelare, sin quando è possibile, la libertà e la volontà di quest’ultimo, agendo in relativo accordo.
E’ importante che l’Amministratore agisca in senso stretto a contatto con i familiari, in quanto spesso la volontà del beneficiario passa attraverso di questi
*****
Per ulteriori approfondimenti ed una analisi specifica del tuo caso, prenota un colloquio orientativo gratuito con il nostro Studio
Il colloquio, della durata di un ora, potrà svolgersi presso lo Studio, oppure da remoto per il tramite di telefonata, oppure in videochiamata.