Lo scopo di questa guida è quello di fornirti tutte le principali informazioni preliminari sull’amministrazione di sostegno; tutte quelle informazioni che di solito vengono acquisite nel primo incontro preliminare con l’Avvocato. Grazie ad essa avrai una visione di insieme del procedimento che ti accingi ad affrontare
Chi ha diritto all’amministrazione di sostegno?
La legge n. 6/2004 sull’amministrazione di sostegno risponde alle esigenze di chi, anche parzialmente, non riesca a gestire i propri interessi e beni, proteggendo, allo stesso tempo, la libertà e la dignità della persona e della sua famiglia. A differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, questa misura tutela, infatti, le persone senza privarle della capacità di prendere decisioni, supportandole piuttosto che limitarle.
L’amministrazione di sostegno, quindi, copre un’ampia categoria di fragilità, disabilità mentali fisiche e psichiche, riguardando anche gli anziani confusi – per demenza senile, Alzheimer ecc… – non più in grado di provvedere a sé e a propri interessi
Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta ai seguenti soggetti:
Inoltre, ai sensi dell’art. 406 comma 3° c.c., sono destinatari di un vero e proprio obbligo giuridico “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno”. Essi dovranno proporre il ricorso ex art. 407 c.c. al Giudice tutelare, o, in alternativa, dovranno fornire notizia delle circostanze a loro note al Pubblico Ministero tramite apposita segnalazione.
Il Giudice tutelare deve tener conto della volontà del beneficiario, se questi, in vista della sua futura eventuale incapacità, abbia designato il suo Amministratore, in precedenza, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il beneficiario può indicare il nominativo dell’Amministratore anche nel corso del procedimento di nomina, sempre che abbia ancora capacità di discernimento.
Se il beneficiario non è, invece, in grado di indicare personalmente l’Amministratore, lo stesso potrà essere indicato dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado o da persone conviventi stabilmente.
Il Giudice tutelare, se gli è possibile, deve nominare come Amministratore uno di questi soggetti:
Se questi soggetti non ci sono, oppure non vogliono o possono accettare, oppure vi siano motivi di opportunità per i quali gli stessi non possono essere nominati, il Giudice individuerà l’Amministratore, utilizzando appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti di materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell’incarico.
Non possono ricoprire le funzioni di Amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Procedura per la nomina dell’ADS
Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., per la nomina di un Amministratore di sostegno è necessario presentare un ricorso dinanzi al Tribunale territorialmente competente, (ufficio del Giudice Tutelare), che è quello del luogo di residenza o domicilio del potenziale beneficiario, cioè del soggetto in aiuto del quale viene chiesta la nomina dell’amministratore
Il ricorso deve contenere:
E’ opportuno che il ricorso contenga una descrizione delle condizioni di vita della persona e contenga una illustrazione precisa della situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario.
Se non sussistono ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell’art. 406 c.c.
Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, al beneficiario;
entrambi gli atti devono essere comunicati agli altri soggetti indicati nel ricorso.
La fase istruttoria può esaurirsi con l’audizione del beneficiario, del ricorrente e dei congiunti (se presenti) e con la sola acquisizione della documentazione allegata al ricorso; tuttavia, il Giudice Tutelare, in virtù degli ampi poteri istruttori che gli sono riconosciuti dall’art. 407 c.c., può disporre, anche d’ufficio, ogni ulteriore accertamento, anche disponendo apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità e autonomia del beneficiario.
Il Giudice Tutelare provvede, quindi, con decreto motivato e immediatamente esecutivo.
Detto decreto contiene le seguenti indicazioni:
L’oggetto dell’incarico, stabilito nel decreto di nomina, definisce i compiti dell’Amministratore di sostegno. Questi compiti possono riguardare due ambiti, alternativamente o congiuntamente:
L’Amministratore, nel prendersi cura del beneficiario, deve tutelare, sin quando è possibile, la libertà e la volontà di quest’ultimo, agendo in relativo accordo.
E’ importante che l’Amministratore agisca in senso stretto a contatto con i familiari, in quanto spesso la volontà del beneficiario passa attraverso di questi
Il Codice civile prevede che l’incarico sia generalmente gratuito, ma prevede che il Giudice Tutelare possa, valutando il patrimonio del beneficiario e la complessità dell’amministrazione, concedere all’Amministratore un’equa indennità.
L’Amministratore di sostegno può richiedere tale indennità presentando un’istanza al Giudice Tutelare contestualmente al deposito del rendiconto annuale. Tuttavia, non esistono criteri fissi per determinare l’indennità, la cui decisione è lasciata alla discrezionalità del Giudice Tutelare.
La durata dell’incarico di Amministratore di sostegno varia a seconda se il nominato sia un familiare o meno:
In entrambi i casi, l’Amministratore di Sostegno può essere esonerato dall’incarico, anche su sua richiesta, se l’amministrazione diventi eccessivamente gravosa.
L’Amministratore di sostegno, oltre a poter essere sostituito per i motivi più diversi da un altro amministratore, può essere rimosso o sospeso dall’incarico, se è stato negligente o inadeguato nei compiti assegnati o abbia abusato dei suoi poteri.
L’Amministratore di sostegno dopo la nomina entro 30 giorni deve redigere apposito inventario.
Questo è un passaggio cruciale per avere un quadro completo della situazione patrimoniale del beneficiario e per garantire una gestione trasparente e responsabile dei suoi beni.
L’inventario deve includere tutti i beni mobili e immobili del beneficiario, nonché altre risorse finanziarie come conti bancari, investimenti, pensioni, stipendi, e così via. È importante registrare accuratamente tutte le informazioni pertinenti, comprese le descrizioni dettagliate, i valori approssimativi e le eventuali fonti di reddito.
Successivamente, l’Amministratore può procedere con la gestione dei beni del beneficiario in conformità con il decreto di nomina.
Annualmente l’Amministratore di sostegno deve presentare il rendiconto periodico al Giudice tutelare.
In caso di chiusura dell’amministrazione di sostegno (per esempio nel caso di morte del beneficiario) è necessario presentare il rendiconto finale entro due mesi dalla cessazione dell’incarico.
Da ultimo, si evidenzia che la nomina di un Amministratore di sostegno viene annotata a margine dell’atto di nascita dall’Ufficiale di Stato Civile al quale il cancelliere comunica l’emissione del provvedimento.
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