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Conferenza Nazionale Diritto di Famiglia – Novità su separazioni, divorzio, affidamento minori

conferenza nazionale diritto di famiglia

IV CONFERENZA NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

A Roma, il 10 luglio 2024, si è tenuta la  IV Conferenza Nazionale sul Diritto di Famiglia, patrocinata, oltre che dal Senato della Repubblica e dall’Ordine degli Avvocati di Roma, anche al Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei minori, di cui sono socia.

La Conferenza Nazionale di elevato pregio, per la partecipazione di molti esperti del settore, ha consentito di analizzare ed approfondire ulteriormente i principali temi che, alla luce dei recenti mutamenti apportati dalla c.d. riforma Cartabia, stanno riguardando il diritto di famiglia:

  • mutamenti delle regole processuali per separazioni e divorzi, tanto contenziosi, quanto consensuali;
  • centralità del ruolo del minore e relativa tutela;
  • possibilità di nomina da parte del Giudice in determinate occasioni di un curatore speciale del minore;
  • rilevanza data alla mediazione familiare;
  • istituzione del Tribunale unico della famiglia, la cui costituzione al momento è slittata all’ottobre 2025 e molto altro ancora.

Di seguito alcuni dei principali punti della riforma Cartabia, che verranno, prossimamente  approfonditi in specifici articoli.

NUOVE NORME PER I GIUDIZI CONTENZIOSI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Tra i pregi della riforma Cartabia c’è stato sicuramente quello di aver accelerato la fase iniziale di introduzione dei giudizi per la separazione ed il divorzio.

L’articolo 473 bis 14 del Codice di Procedura Civile prevede, infatti, che una volta depositato in Tribunale il ricorso, il Presidente, entro tre giorni, designi un relatore, che può essere delegato per la trattazione del procedimento e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti, che deve avvenire entro un massimo di novanta giorni dal deposito del ricorso. Se il convenuto risiede all’estero, questo termine è esteso a centoventi giorni.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto dall’attore. Tra la notifica e la data dell’udienza devono intercorrere almeno sessanta giorni liberi, elevati a novanta se la notificazione deve essere effettuata all’estero.

Il convenuto deve costituirsi almeno 30 giorni prima dell’udienza.

Rispetto alla comparsa di costituzione del convenuto, l’attore può prendere posizione con memoria da depositarsi entro 20 giorni prima della data della prima udienza.

Alla memoria dell’attore, il convenuto può a sua volta replicare nei 10 giorni prima dell’udienza.

Queste disposizioni mirano a garantire una gestione efficiente e tempestiva dei procedimenti in materia di diritto di famiglia e a proteggere i diritti delle parti coinvolte, in quanto la causa arriva al giorno dell’udienza di prima comparizione dei coniugi già completamente istruita (proprio in quanto le Parti hanno preso reciproca posizione sui fatti dalle stesse dedotti).

Il Giudice, quindi, è messo nelle condizioni, già alla prima udienza di prendere con cognizione di causa tutti i provvedimenti necessari ed urgenti che ritiene opportuni nell’interesse della Parti.

Questa accelerazione dei termini processuali implica, però, che nel momento in cui si intenda separarsi/divorziarsi, con procedimento contenzioso, tutte le questioni da trattare, e soprattutto le prove a relativo supporto debbono essere chiare e disponibili, essendo, si ripete, l’intera istruttoria della causa anticipata rispetto l’udienza di prima comparizione.

La riforma prevede inoltre che quando è fissato a carico di una delle Parti un contributo economico il Giudice determini la data di decorrenza dell’assegno, con facoltà di farla retroagire alla data della domanda introduttiva del giudizio.

curatore del minore

Curatore del Minore

La Riforma Cartabia ha apportato importanti modifiche riguardanti il Curatore del minore, con l’obiettivo di uniformare le prassi giurisprudenziali e garantire una migliore protezione dei diritti dei minori.

Ecco un riassunto delle principali novità:

Compiti del Curatore speciale

Il Curatore speciale ha il compito di rappresentare gli interessi del minore in situazioni di conflitto con i genitori, o quando questi ultimi siano  temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore stesso.

I suoi principali compiti includono:

Ascoltare il minore: il curatore deve ascoltare il minore e tenere conto delle sue opinioni, assicurando che la sua voce sia rappresentata nei procedimenti legali.

Rappresentanza legale: il curatore rappresenta il minore in tutti i procedimenti legali, intervenendo attivamente per tutelare i suoi diritti e interessi.

Risoluzione dei conflitti: il curatore partecipa attivamente alla risoluzione di conflitti gravi, come ad esempio le scelte scolastiche o di cura in caso di disaccordo tra i genitori.

Finalità delle Norme

Le norme sul Curatore del minore hanno come principale finalità quella di proteggere meglio i diritti dei minori. In particolare, mirano a garantire che i minori abbiano una rappresentanza adeguata in caso di conflitti o inadeguatezza temporanea dei genitori. La figura del Curatore speciale è stata rafforzata, e le sue funzioni e responsabilità sono state meglio delineate per evitare sovrapposizioni e garantire la massima tutela del minore.

Mediazione Familiare

La riforma Cartabia  ha poi riconosciuto un ruolo importante alla mediazione familiare.

L’art. 473 bis n. 10 prevede, infatti, che il Giudice possa, in ogni momento del procedimento, informare le Parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare ed invitarle a rivolgersi ad un mediatore da loro scelto tra quelli presenti in appositi elenchi depositati presso i Tribunali.

Vantaggi della Mediazione Familiare

  1. Meno Conflitti: La mediazione offre un ambiente più tranquillo e collaborativo, con vantaggi di cui ne beneficia soprattutto il minore
  2. Soluzioni su Misura: Permette alle famiglie di trovare soluzioni adatte alle loro esigenze specifiche.
  3. Più Veloce ed Economica: La mediazione può risolvere le dispute più rapidamente e con meno spese rispetto al procedimento giudiziario.
  4. Maggiore Coinvolgimento: Quando le persone partecipano direttamente alla risoluzione dei conflitti, sono più propense a rispettare gli accordi presi.
Critiche e Considerazioni

Nonostante i vantaggi, ci sono alcune criticità da considerare:

  • Efficacia della Mediazione: La mediazione può non essere efficace in tutti i casi, soprattutto in situazioni di forte conflittualità o quando vi sono dinamiche di abuso.
  • Accesso alla Mediazione: La qualità e l’accessibilità dei servizi di mediazione possono variare, influenzando l’efficacia complessiva del processo.
  • Formazione dei Mediatori: È essenziale che i mediatori siano adeguatamente formati e qualificati per gestire le complesse dinamiche familiari.

In conclusione, l’articolo 473-bis.14 del Codice di Procedura Civile rappresenta un passo importante verso una gestione più umana e efficiente delle controversie familiari, promuovendo la mediazione come strumento chiave per risolvere i conflitti in modo consensuale e meno traumatico per tutte le parti coinvolte.

 

locandina IV conferenza nazionale diritto di famiglia

 

Avv. Paola Martino

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