Cosa accade quando la debenza di un assegno di mantenimento stabilita dal Tribunale, sia esclusa successivamente dalla Corte di appello? Quali sono le conseguenze?
Come noto, nel nostro ordinamento esistono due gradi di giudizio di merito.
Può, quindi, capitare che l’assegno di mantenimento venga riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole dal Tribunale e che questa decisione venga poi definitivamente riformata, molto tempo dopo, dalla Corte di appello che, in accoglimento dell’impugnazione presentata dal coniuge obbligato al versamento dell’assegno stesso, lo escluda per carenza di relativi presupposti.
A seguito della riforma in grado di appello della sentenza di primo grado che ha stabilito la debenza dell’assegno, il coniuge obbligato ha diritto di chiedere al coniuge originario beneficiario di restituirgli le somme indebitamente percepite, durante la vigenza del provvedimento del Tribunale, con i relativi interessi.
Questo è quanto stabilito nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 28646 del 2021.
In forza di questa sentenza, pertanto, se la debenza di un assegno di mantenimento è esclusa da un provvedimento successivo, gli importi corrisposti dal coniuge obbligato nel periodo precedente detto nuovo provvedimento debbono essere restituiti dal coniuge beneficiario, a prescindere dalla sua buona fede nella relativa percezione.
Parzialmente diversa ipotesi è quella nella quale l’assegno mantenimento venga riconosciuto dal giudice in via provvisoria sulla base di un’istruttoria sommaria e non confermato, per assenza dei relativi presupposti, dal provvedimento finale, che il provvedimento provvisorio elide.
In questo caso, la ripetizione è esclusa allorquando l’assegno, per la sua esiguità ed in considerazione delle condizioni economiche patrimoniali dell’avente diritto debba ritenersi di natura alimentare, ovvero destinato a soddisfare le fondamentali esigenze di vita dell’altro coniuge, diversamente si costringerebbe il coniuge avente diritto ad accantonare una parte non meglio determinata dell’assegno medesimo, nonostante questo sia destinato a soddisfare i suoi bisogni fondamentali.
È altresì vero che, se il coniuge obbligato non abbia versato, durante la vigenza del provvedimento provvisorio in tutto o in parte detto assegno, non sarà possibile agire in via esecutiva nei relativi confronti, dopo l’emissione del provvedimento definitivo che quell’assegno esclude, non potendo il coniuge originariamente beneficiario, munirsi, in tal caso, di un valido titolo esecutivo.
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